Statuto dell'associazione Società Italiana Genere, Identità e Salute (SIGIS) - ETS
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della
propria attività da:
– quote e contributi degli associati;
– eredità, donazioni e legati;
– contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al
sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari
– contributi dell’Unione Europea e di Organismi Internazionali;
– entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
– proventi delle cessioni di bene e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
– erogazioni liberali degli associati e di terzi;
– proventi derivanti dalla cessione onerosa di azioni e/o quote possedute in società;
– proventi derivanti dalla eventuale distribuzione di utili e/o dividendi effettuati dalle società in
cui si detengono partecipazioni;
– proventi derivanti dalla concessione in uso del nome e del marchio registrati;
– proventi derivanti dall’effettuazione di studi e consulenze e/o dalla prestazione di servizi per
conto di terzi o di enti pubblici e/o privati;
– eventuali interessi finanziari.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanti di gestione, fondi,
riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli
associati durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa
vigente in materia di terzo settore.
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione può esercitare attività
di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non
corrispettiva, nonché in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al
pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando
risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza
e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività
istituzionali previste dal presente Statuto ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.
I residui attivi di gestione possono essere temporaneamente ed in via prudenziale investiti in azioni,
quote di fondi di investimento, obbligazioni e buoni del tesoro dietro delibera del Consiglio
Direttivo.
È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve
comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento
individuale del rapporto associativo.
Può effettuare erogazioni a favore di altri enti.
La quota associativa è intrasmissibile ed i singoli soci non possono chiederne la restituzione anche
successivamente alla perdita della qualifica di socio.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio e il 31
dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo redige annualmente il bilancio d’esercizio formato dallo stato patrimoniale,
dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, ed eventualmente dalla
relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale
dell’associazione, nonché le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Qualora i ricavi, le rendite e i proventi siano inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila/00),
il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa, in conformità allo schema definito
con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui
all’articolo 2 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una
annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Entro il 30 giugno l’Assemblea approva il bilancio consuntivo dell’esercizio decorso. Qualora
documentate e motivate cause ostative lo richiedano, l’approvazione del rendiconto, può avvenire
nel maggior termine di tre mesi giorni da tali data.
Eventuali utili ed avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente alle finalità istituzionali.
All’Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti professionisti che
decidono o si impegnino a perseguire lo scopo dell’Associazione e di sottostare al suo statuto
operanti nel supporto alla salute delle persone con incongruenza di genere, che si impegnino
ad operare nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, o in regime
libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore interprofessionale che la
Società rappresenta, ivi inclusi: psicologia, psicoterapia, psichiatria, endocrinologia,
urologia, chirurgia plastica, ginecologia, chirurgia generale, pediatria, neuropsichiatria
infantile, otorinolaringoiatria, foniatria, ostetricia, medici chirurghi, logopedia, assistenza
sociale, biologia ed infermieristica professionale. A questi si aggiungono, inoltre, esperti in
bioetica e diritto, purché coinvolti nelle attività assistenziali per il supporto alla salute delle
persone con incongruenza di genere.
I soci hanno gli stessi diritti e doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni,
esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini
di promozione sociale che l’Associazione si propone.
Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche, in possesso dei requisiti stabiliti dall’art.
6. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutt i
coloro si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione. L’adesione
all’Associazione a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso
L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata dalla presentazione
dell’apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al
presenta statuto e ad osservare regolamenti e delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Il
Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi
avranno versato la quota associativa annuale.
L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta;
l’aspirante associato non ammesso ha la facoltà di far ricorso contro il provvedimento alla prima
assemblea degli associati che sarà convocata.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno
essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
La qualità di socio si perde per:
– decesso
– recesso
– decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi oppure
trascorsi 3 (tre) mesi dal sollecito;
– esclusione
– comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione
– persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni
adottate dagli organi dell’Associazione.
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere
all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono
mossi, consentendo facoltà di replica. Sull’esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro
il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento
dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla
annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il
provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
Il recesso degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile.
Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli
associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
I soci hanno diritto a:
– partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– godere, se maggiorenne, dell’elettorato attivo e passivo;
– prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione
dell’Associazione ossia dei libri sociali, con possibilità di ottenere copia facendone richiesta
scritta anche per via informativa al Consiglio Direttivo il quale potrà fornire le copie richieste
entro 30 giorni dalla richiesta o con la possibilità di visionarli presso la sede dell’associazione
alla presenza di almeno una componente del Consiglio Direttivo facendone richiesta per via
informatica allo stesso Consiglio Direttivo il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.
I soci dono obbligati a:
– osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli
organi associativi;
– astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopo e le regole
dell’Associazione;
– versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
– contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo
gli indirizzi degli organi direttivi.
Si distinguono le seguenti categorie di Soci:
– Soci Ordinari;
– Soci Onorari;
– Soci Sostenitori
Sono Soci Ordinari coloro che contribuiscono attivamente attività nell’ambito
multidisciplinare delle scienze relative alla salute delle persone con incongruenza di genere. I
Soci Ordinari, se maggiori di età, hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni
dello statuto e per la nomina degli organi direttivi. La domanda di ammissione come Socio
Ordinario, corredata delle firme di due Soci Ordinari proponenti, dovrà essere indirizzata al
Presidente della Società e dovrà contenere un dettagliato curriculum vitae e t studiorum
scientifico e/o assistenziale. L’ammissione è proposta al Presidente dalla apposita
Commissione Soci e deliberata dallo stesso Presidente. I Soci Ordinari versano una quota
associativa annuale alla Associazione secondo quanto stabilito dall’art. 11.
Sono Soci Onorari studiosi italiani o stranieri di chiara fama, la cui nomina è proposta
all’unanimità dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea. I Soci Onorari partecipano
all’Assemblea e godono di Diritto di voto attivo ma non passivo. I Soci Onorari sono esentati
dal versamento della quota associativa.
Sono Soci Sostenitori coloro (persone fisiche o giuridiche, Enti pubblici, Istituzioni,
Associazioni, Fondazioni Società pubbliche o private) che contribuiscono attivamente al
sostegno finanziario dell’Associazione. La loro nomina è proposta dal Consiglio Direttivo e
approvata dall’Assemblea. I Soci Sostenitori partecipano all’Assemblea e non godono di
diritto di voto attivo né passivo.
Possono fare parte della SIGIS come Membri Affiliati personalità interessate culturalmente e/o
professionalmente alle scienze relative alla salute delle persone con incongruenza di genere
ma non in possesso di un curriculum vitae et studiorum e di un profilo professionale idoneo
per l’iscrizione in qualità di Socio Ordinario. I Membri Affiliati, pur non godendo di elettorato
attivo o passivo e non potendo partecipare all’Assemblea dei Soci, partecipano tuttavia a pieno
titolo alla vita culturale e scientifica della Società, ricevendo informazioni attraverso le
newsletter, l’accesso alle aree riservate del Sito Web della Società secondo le modalità stabilite
dal Consiglio Direttivo e partecipando attivamente alle iniziative territoriali e nazionali della
SIGIS. La domanda di ammissione come Membro Affiliato dovrà essere indirizzata al
Presidente della Società e dovrà contenere il curriculum professionale del Candidato.
L’ammissione è proposta al Presidente dalla apposita Commissione Soci e deliberata dallo
stesso Presidente. I Membri Affiliati versano una quota di affiliazione annuale alla SIGIS il
cui importo è determinato ai sensi dell’Art. 11 del presente Statuto.
I volontarisono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività
in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie
capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute
e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente
stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo
svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Sono organi ufficiali della Associazione:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Past President
– il Segretario
– il Tesoriere.
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata
dal rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono
essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.
L’Assemblea ordinaria:
– elegge con voto segreto e con il principio del voto singolo di cui all’Art. 2538, comma 2,
del codice civile i componenti del Consiglio Direttivo;
– approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
– ratifica nella prima riunione utile l’entità della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio
Direttivo;
– elegge eventualmente l’organo di controllo ed adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
– si esprime sull’esclusione dei soci dall’associazione;
– si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
– delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio
Direttivo;
– fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
– destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
– propone i temi e la sede dei Congressi Nazionali.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o
scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea straordinaria viene convocata e si tiene, sia in prima che in seconda convocazione,
con le stesse modalità e termini dell’Assemblea ordinaria. Essa sarà regolarmente costituita con
la presenza, di persona o per delega, di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto. Le
deliberazioni, per essere valide, saranno prese a maggioranza dei soci presenti.
Il Consiglio Direttivo è l’Organo di Amministrazione dell’Associazione; è formato da un minimo
di sette a un massimo di quindici membri eletti dall’Assemblea dei soci e, senza diritto di voto,
dal Past President. I Consiglieri durano in carica non più di sei anni consecutivi e non sono
rinnovabili per il mandato successivo.
Ogni due o tre anni anni si procede al rinnovo elettivo alternativamente di almeno cinque.
Consiglieri. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati. Il Consiglio Direttivo
uscente può proporre all’Assemblea una lista (con un numero di candidati fino al doppio di
quelli da eleggere) che comprenderà anche eventuali candidature proposte ciascuna da
almeno venti Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali (ogni Socio potrà
proporre una sola candidatura) e fatte pervenire al Presidente per iscritto almeno 30 giorni
prima della data delle elezioni. Tale lista dovrà essere resa nota, mediante pubblicazione nelle
forme e nei luoghi opportuni, ai Soci Ordinari almeno 72 ore prima dell’inizio dell’Assemblea
che prevede la votazione all’ordine del giorno.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada
dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, salvo ratifica da parte
dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere
dell’intero Consiglio.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l‘Assemblea deve
provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio Direttivo:
– nomina al suo interno un Presidente, un Segretario, un Tesoriere e un Presidente Eletto, che
assumerà le funzioni di Presidente all’inizio del biennio successivo a quello in cui è stato eletto
– cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
– stabilisce l’entità della quota associativa che verrà ratificata dall’assemblea riunione utile;
– predispone bilancio o rendiconto;
– delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
– ratifica o modifica, nella prima seduta ”utile successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente
per motivi di necessità e urgenza;
– delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
– provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti
all’Assemblea dei soci.
– nomina la Commissione Scientifica e quant’altre Commissioni e Gruppi di lavoro ritenute
necessarie per l’efficace attuazione delle finalità societarie nonché i relativi Coordinatori;
– delibera contenuti, sede e modalità attuative del Congresso Nazionale e di tutte le altre
forme di incontri scientifici ed iniziative utili al raggiungimento delle finalità societarie,
sentito il parere della Commissione Scientifica;
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal membro più anziano
di età. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte l’anno con comunicazione scritta da
spedirsi anche per e-mail, o per modalità telematica, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.
In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano
presenti tutti i consiglieri.
Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due
terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della
maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Il voto del
Presidente vale doppio in caso di parità di voto.
I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni
da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha
presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di convocare e presiedere lo stesso
nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le
presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non
eccedenti l’ordinaria amministrazione. Il Presiedente rende esecutive le delibere del Consiglio
Direttivo e dell’Assemblea. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione
di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta
ad un consigliere convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo
Presidente. Il Presidente Eletto svolge i compiti del Presidente in caso di impedimento di questi.
Il Presidente, il Presidente Eletto e il Past President durano in carica massimo di tre anni,
rinnovabili di seguito una sola volta.
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica massimo tre anni, rinnovabili di seguito
una sola volta resta in carica quanto quest’ultimo. Egli tiene i libri contabili dell’Associazione e
archivia i documenti giustificativi. Ha facoltà di riscuotere somme e valori, eseguire i pagamenti
deliberati, rilasciare quietanze, provvedere ad operazioni bancarie attive e passive. I movimenti di
tesoreria sono svolti anche attraverso un conto corrente bancario e/o postale intestato all’
Associazione.
Il Tesoriere tiene l’amministrazione generale e insieme con il Presidente predispone il bilancio
consuntivo, da sottoporre all’Organo di Amministrazione per l’esame e successivamente
all’Assemblea per l’approvazione. Al Tesoriere è attribuita la rappresentanza legale
dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
– ha compiti consultivi e di indirizzo;
– non ha diritto di voto;
– non contribuisce con la sua presenza alla determinazione del quorum.
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra
gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di
conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo ì principi
di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla
nomina.
Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall’assemblea, è nominato di comune
accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un organo di
conciliazione. La determinazione raggiunta con l’ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo
direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via
definitiva l’assemblea a maggioranza dei componenti.
L’Associazione è costituita a tempo illimitato.
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria , ai sensi
dell’art. 10 del presente statuto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è
devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si richiamano le disposizioni del
libro I, Titolo II del Codice Civile.
Il direttivo si impegna alla stesura e aggiornamento annuale di un codice di condotta a cui
tutti i membri dell’Associazione sono tenuti ad aderire. Tale codice di condotta si basa sul
principio che l’incongruenza di genere non è una forma di malattia o disturbo mentale, ma è
semplicemente una normale variazione dell’umanità. Non saranno tollerate molestie o
discriminazioni in qualsiasi forma. Se i membri dell’Associazione o coloro che collaborano
con l’Associazione violano questo codice di condotta, l’Associazione può intraprendere
qualsiasi azione che il Consiglio ritenga opportuno, incluso, ma non limitato a, avvertire
l’autore del reato, la sospensione o l’espulsione dall’Associazione; notifica agli ordini
professionali e l’espulsione da ogni evento senza alcun rimborso.

